Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3080 del 11 aprile 1990

ECLI:IT:CASS:1990:3080CIV

Massima

Massima ufficiale
Qualora un`amministrazione dello stato od un ente pubblico concedano all`appaltatore un`anticipazione sul prezzo contrattuale, dietro garanzia o cauzione, secondo le previsioni degli artt. 2 e 3 del decreto del ministro del tesoro del 25 novembre 1972, l`obbligo di restituzione, e, correlativamente, nel caso di garanzia mediante polizza fideiussoria, il debito del fideiussore, si riducono progressivamente in proporzione della parte del prezzo che sia nel frattempo maturata con l`esecuzione del contratto.  Pertanto, anche nel caso di risoluzione dell`appalto, con conseguenziale revoca dell`anticipazione, l`appaltante non puo` pretendere dal fideiussore il pagamento dell`intera somma, dovendo conteggiare in detrazione quella porzione gia` convertita in prezzo.

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