Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19251 del 9 maggio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:19251PEN

Massima

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La confisca di prevenzione disposta ai sensi della legge n. 575 del 1965, art. 2-ter, comma 3, è suscettibile di revoca ex tunc, a norma della legge n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, quale rimedio straordinario esperibile in presenza di invalidità genetica del provvedimento, come difetto di uno o più presupposti di legge, quali la pericolosità sociale del proposto, la disponibilità diretta o indiretta del bene da parte del medesimo soggetto, la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività svolta o l'essere il bene frutto di attività illecite o del reimpiego di profitti illeciti. Tale revoca, tuttavia, non può fondarsi su una mera diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già conosciuti e delibati nel precedente procedimento, ma richiede la sopravvenienza di prove nuove decisive, non acquisite o non valutate neppure implicitamente nel giudizio di prevenzione, idonee a dimostrare la legittima provenienza dei beni confiscati e a superare la presunzione relativa di illiceità che grava su di essi. L'onere probatorio posto a carico del soggetto inciso dalla confisca è assolto con la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano ragionevolmente e plausibilmente idonei ad indicare la lecita provenienza dei beni, senza che sia necessaria la prova certa e incontrovertibile della loro legittima origine. Tuttavia, ove tali allegazioni risultino prive di adeguato riscontro probatorio o comunque inidonee a neutralizzare la presunzione di illiceità, il provvedimento di confisca deve essere confermato, in quanto la revoca costituisce un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo - Presidente

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 1/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 11/06/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette le conclusioni del PG Dott.ssa FILIPPI Paola, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso e di condannarsi il ricorrente alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle Ammende,
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, con d…

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