Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3095 del 14 aprile 1983

ECLI:IT:CASS:1983:3095PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di concorso di persone nel reato la responsabilità del compartecipe a norma dell'art. 116 cod. pen. può escludersi soltanto quando il reato diverso e più grave commesso da altri concorrenti, rispetto a quello concordato, consiste in un evento atipico, insorto per circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili. Ciò è da escludere quando quel reato si configuri come uno sviluppo di quello meno grave, in quanto la volontaria partecipazione a tal reato comporta la consapevole accettazione di tutto ciò che costituisce, nell'ordinario svolgersi dei fatti umani, lo sviluppo dell'azione.

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