Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21340 del 30 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:21340PEN

Massima

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La contraffazione di un timbro di revisione apposto su una carta di circolazione può integrare il reato di cui all'art. 468 c.p. (falsità materiale commessa dal privato) o il reato di cui all'art. 469 c.p. (falsità in sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione), a seconda del procedimento e del mezzo impiegati per realizzare l'impronta contraffatta. Mentre l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 469 c.p. presuppone una falsificazione dell'impronta del sigillo di un pubblico ufficio, attuata con i più diversi mezzi, il reato previsto dall'art. 468 c.p. presuppone invece che si abbia la disponibilità di uno strumento idoneo non ad una sola, ma a tante riproduzioni della stessa impronta, facilmente attuabili mediante la semplice apposizione del sigillo sul documento falsificato. Pertanto, in presenza di un'impronta contraffatta, è necessario accertare il procedimento e il mezzo impiegati per realizzarla, al fine di qualificare correttamente il fatto come reato di cui all'art. 468 c.p. o all'art. 469 c.p. Il giudice è tenuto a dare adeguata motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, soprattutto nei casi incerti.

Sentenza completa

FATTO E DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 25 settembre 2000 con la quale il Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, su richiesta concorde delle parti, ha applicato a E. A. C. la pena di tre mesi e quindici giorni di reclusione e di L. 60.000 di multa, per il reato previsto dall'art. 469 c.p., del quale C. era imputato "perché faceva uso della carta di circolazione del trattore stradale targato (...) (marca Volvo F12) recante il timbro dell'avvenuta revisione per l'anno 1993 palesemente contraffatto".
Il Procuratore generale ricorrente ha enunciato i seguenti motivi: "1. Inosservanza della legge penale sostanziale per incongrua definizione giuridica sub art. 469 c.p. in luogo dell'art. 468 c.p. e, in subordine, per erroneità nella dosimetria della pena per l'ipotesi di cui all'art. 469 c.p., in relazione agli artt. 444 e 606 …

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