Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3057 del 9 maggio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:3057CIV

Massima

Massima ufficiale
La sospensione necessaria del processo, prevista dall'art 295 cod proc civ, tende ad evitare la contraddittorieta dei giudicati e deve pertanto essere disposta soltanto quando la preventiva definizione di una controversia (civile, penale o amministrativa) sia imposta da un'espressa disposizione di legge ovvero ne costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico, il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato; in mancanza di detti presupposti, la sospensione si presenta come facoltativa, sicché il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.