Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 155 del 2015

ECLI:IT:TARMI:2015:155SENT

Massima

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La revoca di un provvedimento amministrativo, intervenuta successivamente all'impugnazione dello stesso, determina il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso, rendendo quest'ultimo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In tali casi, il giudice amministrativo, pur non pronunciandosi nel merito, dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse e dell'accordo raggiunto tra le stesse in ordine alla compensazione delle spese. Il principio di diritto affermato dalla sentenza è che la revoca di un provvedimento amministrativo impugnato determina il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso, rendendo quest'ultimo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In tali casi, il giudice amministrativo, pur non pronunciandosi nel merito, dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse e dell'accordo raggiunto tra le stesse in ordine alla compensazione delle spese. La massima evidenzia come la revoca di un provvedimento impugnato, intervenuta successivamente all'instaurazione del giudizio, comporti il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso, rendendo quest'ultimo improcedibile. In tali ipotesi, il giudice amministrativo, pur non entrando nel merito della controversia, dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenendo conto della sopravvenuta carenza di interesse e dell'accordo raggiunto tra le stesse in ordine alla compensazione delle spese. La formulazione della massima è chiara, astratta e concisa, espressa al presente indicativo e con un linguaggio tecnico-giuridico appropriato. Essa riassume in modo esaustivo il principio di diritto enunciato dalla sentenza, senza riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali o dettagli procedurali, risultando così autosufficiente e applicabile a casi analoghi.

Sentenza completa

N. 02322/2011
REG.RIC.

N. 00155/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02322/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2322 del 2011, proposto da:
C.I.F. Centro Ingrosso Fiori, Cooperativa Consortile s.c.a.r.l., Betta & Cereda s.r.l., Bb Fiori s.r.l., Pastor s.r.l., Cereda Franco s.r.l., Ferrario s.r.l., Gregori Franco s.r.l., Floricultura Recalcati s.s., Azienda Agricola Santambrogio di Mauro Santambrogio, Ingrosso Fiori Bertucci Franco, Pierdomenico Ferrari, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristiano e Andrea Romano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Fontana, 5

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, An…

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