Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5296 del 18 settembre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:5296CIV

Massima

Massima ufficiale
Le attestazioni contenute in una cartella clinica sono riferibili ad una certificazione amministrativa per quanto attiene alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre, per quanto attiene alle valutazioni, alle diagnosi o comunque a manifestazioni di scienza o di opinione non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri elementi di prova. In ogni caso tali attestazioni non sono vincolanti allorché venga in contestazione la responsabilità della persona medesima che l'ha redatta, dato il principio per cui nessuno può precostituire prova a favore di se stesso.

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