Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 395 del 2020

ECLI:IT:TARLE:2020:395SENT

Massima

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Il vincolo di inedificabilità assoluta posto dall'art. 51, lett. f), della L.R. n. 56 del 1980 della Regione Puglia sulla fascia costiera di 300 metri dal demanio marittimo non può essere superato né dalla successiva entrata in vigore del PUTT/p, né dalla previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, atteso che tale vincolo, di natura urbanistica e finalizzato alla tutela del territorio inteso come risorsa economica, ambientale, culturale, sociale e storica, non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 33 della L. n. 47 del 1985, in quanto opera un divieto assoluto di edificazione fino all'adozione del piano territoriale, non derogabile neppure dalle disposizioni del PUTT/p che, pur ammettendo interventi di manutenzione, ristrutturazione e consolidamento di manufatti legittimamente esistenti nell'area annessa di 200 metri dalla costa, non possono in alcun modo legittimare la sanatoria di abusi edilizi realizzati in violazione del predetto vincolo di inedificabilità assoluta prima della sua adozione. Pertanto, il diniego di concessione edilizia in sanatoria opposto dal Comune per un immobile edificato in tale fascia costiera dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 56 del 1980 è legittimo, in quanto l'art. 39 della L. n. 724 del 1994, nel prevedere l'eccezione alla regola dell'art. 33 della L. n. 47 del 1985 sulla natura assoluta dei vincoli di inedificabilità posti dalle leggi statali e regionali, fa espresso riferimento solo al vincolo di cui all'art. 1-quinquies della L. n. 431 del 1985, senza estendere tale eccezione al vincolo di inedificabilità assoluta di cui all'art. 51, lett. f), della L.R. n. 56 del 1980, il quale conserva pertanto la sua natura di vincolo assoluto e inderogabile, non suscettibile di sanatoria. Inoltre, il vincolo di inedificabilità assoluta posto dalla citata disposizione regionale ha la finalità di consegnare al potere regionale di pianificazione un territorio che non ha subito alcuna alterazione durante la sua vigenza, ragion per cui le successive disposizioni del PUTT/p non possono in alcun modo incidere sulla legittimità di tale vincolo e sulla conseguente impossibilità di sanare gli abusi edilizi realizzati in violazione dello stesso.

Sentenza completa

Pubblicato il 25/03/2020

N. 00395/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00825/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 825 del 2014, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Comune di Nardo', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Lecce, via Zanardelli 7;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 6409/95 del 22.1.2014 (pratica edilizia n. 420/cond95), notificato in data 28.1.2014, con il quale il Dirigente dell’area funzionale 2° - sviluppo e pianific…

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