Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16693 del 29 novembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:16693PEN

Massima

Massima ufficiale
Il concetto di modica quantita` di sostanze stupefacenti, che e` unico tanto in relazione all'art. 72 quanto in relazione all'art. 80 della legge n. 685 del 1975, deve essere determinato con riferimento al concetto di dose e con criterio rigorosamente oggettivo, per cui deve ritenersi modico quel quantitativo di sostanza stupefacente con il quale sia possibile soddisfare le esigenze di un medio tossicodipendente, non bisognoso, quindi, di dosi particolarmente elevate, per un periodo di due o, al massimo, tre giorni (nella specie la cassazione ha ritenuto non modica la quantita` di gr. 235,75 di hashish detenuta dagli imputati).  da vedere: Sen 09/11/1987 8268 Civ Sen 06/12/1988 6639 sez 1 Civ Sen 17/01/1989 395 sez 6 Pen Sen 07/06/1988 6754 sez 6 Pen Sen 23/04/1987 3929 sez 1 Civ Sen 04/12/1987 12262 sez 3 Pen Sen 18/07/1987 6332 sez 2 Civ Sen 22/03/1986 2352 sez 1 Pen

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