Cassazione penale Sez. I sentenza n. 34093 del 4 agosto 2015

ECLI:IT:CASS:2015:34093PEN

Massima

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La partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso richiede un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale nell'esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. L'aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, art. 7 è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso, essendo compatibile con la qualifica di associato ad organizzazione mafiosa, dal momento che quest'ultimo non deve, sempre e necessariamente, avvalersi della forza intimidatrice del vincolo mafioso, ovvero agire per fini propri dell'organizzazione. Il concorso tra le associazioni di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74 DPR 309/1990 è possibile quando l'associazione abbia lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, essendo i due reati tutelanti beni giuridici in parte diversi: il primo l'ordine pubblico, mentre il secondo anche la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. Perché si configuri la partecipazione all'associazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, art. 74 è necessaria la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile a tale fattispecie, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. Quando un gruppo autonomo rispetto all'associazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, art. 74 intrattiene con essa un rapporto stabile e continuativo di acquisto di droga, con la consapevolezza che il committente è un'associazione per delinquere e che il trasporto è essenziale per il perseguimento delle attività dell'associazione stessa, tale gruppo può essere ritenuto "associato" all'associazione, a condizione che ciascuno dei suoi componenti sia consapevole di tale associazione e contribuisca volontariamente alle attività conseguenti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO ((omissis)) - Presidente

Dott. CAIAZZO ((omissis)) - Consigliere

Dott. SANDRINI ((omissis)) - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere

Dott. BONI Monica - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

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(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL …

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