Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20085 del 23 settembre 2010

ECLI:IT:CASS:2010:20085CIV

Massima

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Il committente di affissioni elettorali abusive è responsabile, insieme all'autore materiale, per le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda illegittima, in applicazione della disciplina speciale prevista dalla legge sulla propaganda elettorale, a prescindere dalla prova di un rapporto diretto di incarico tra il committente e gli attacchini. Tale responsabilità del committente, stabilita dall'art. 15, comma 3, della legge n. 515 del 1993, non è esclusa dalla successiva modifica legislativa che ha previsto la responsabilità esclusiva dell'esecutore materiale, in quanto tale ius superveniens non è applicabile ai fatti commessi in epoca precedente. La normativa speciale in materia elettorale prevale sulle disposizioni generali in tema di sanzioni amministrative, di modo che non trovano applicazione i termini e le procedure previsti dalla legge n. 689 del 1981 per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, essendo sufficiente la mera richiesta di rimborso delle spese di rimozione da parte del Comune. Il principio di diritto affermato mira a garantire l'effettività della disciplina sulla propaganda elettorale, attribuendo una responsabilità oggettiva al committente delle affissioni abusive al fine di prevenire e reprimere efficacemente tali condotte illecite, a tutela della regolarità e della parità del confronto elettorale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FO. An. Te. , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. MONTANELLI Francesco, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Lanfranco Cugini in Roma, piazza San Giovanni in Laterano, n. 26;

- ricorrente -

contro

COMUNE di SORA, in persona del Sindaco pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, sezione distaccata di Sora, in dat…

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