Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1558 del 5 febbraio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:1558PEN

Massima

Massima ufficiale
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 Cod. pen. è applicabile al delitto tentato, quando le modalità del fatto criminoso siano tali da fornire la certezza che in caso di realizzazione dell'evento ne derivi un danno patrimoniale di speciale tenuità.

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