Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4025 del 15 febbraio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:4025CIV

Massima

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L'appaltatore di un'opera pubblica è tenuto a iscrivere tempestivamente riserve nel registro di contabilità o in altri documenti per contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione appaltante e avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi, a pena di decadenza. Tale onere di riserva si applica in modo generale a tutte le richieste dell'appaltatore, sia quelle relative a lavori previsti in contratto, sia quelle relative a lavori extra-contrattuali, indipendentemente dal fatto che tali lavori siano stati o meno registrati nella contabilità. La distinzione tra lavori registrati e non registrati rileva solo ai fini dell'applicazione della decadenza prevista dall'art. 54, comma 5, del R.D. n. 350 del 1895, che opera solo per i fatti registrati. Pertanto, l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo riserve o domande riferite a lavori registrati, se non li ha tempestivamente contestati mediante iscrizione di riserva. Tale onere di riserva, imposto nell'interesse pubblico di consentire all'amministrazione la tempestiva verifica delle contestazioni, riveste carattere generale ed include tutte le pretese dell'appaltatore, quali che siano i titoli e le ragioni giustificatrici, purché attinenti all'esecuzione dell'appalto. Ove l'appaltatore abbia eseguito lavori extra-contrattuali unilateralmente, senza autorizzazione, trova applicazione il divieto di cui all'art. 342, comma 2, all. F, della L. n. 2248 del 1865, per cui non spetta alcun compenso nemmeno a titolo di indebito arricchimento. Diversamente, ove i lavori extra siano stati riconosciuti come indispensabili e urgenti, l'appaltatore ha diritto al pagamento contrattuale, ex art. 1660 c.c. e R.D. n. 350 del 1895, artt. 20 e 103, non potendo ricorrere all'azione di indebito arricchimento, che è sussidiaria. Infine, la mancata approvazione di una convenzione da parte della pubblica amministrazione, pur essendo un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza, non integra di per sé una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., ove l'appaltatore non fornisca la prova di quando l'amministrazione sia venuta a conoscenza di tale mancata approvazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8647-2011 proposto da:
(OMISSIS) LIMITED, gia' (OMISSIS) S.R.L., cessionaria della (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 621/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2010;
udita la…

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