Cassazione penale Sez. I sentenza n. 32308 del 13 luglio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:32308PEN

Massima

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Il giudice dell'esecuzione, in presenza di una pena residua superiore a tre anni ma inferiore a quattro anni di reclusione, deve disporre la sospensione dell'esecuzione della pena e valutare l'ammissibilità dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in applicazione del combinato disposto degli articoli 656, comma 5, c.p.p. e 47, comma 3-bis, della legge sull'ordinamento penitenziario. Ciò in quanto la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione normativa che limitava la sospensione dell'esecuzione della pena ai soli casi di pena residua non superiore a tre anni, estendendo tale beneficio anche ai condannati con pena residua fino a quattro anni. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non può dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena in tali ipotesi, ma deve valutarne l'ammissibilità e la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Tale principio di diritto trova applicazione indipendentemente dalle specifiche circostanze del caso concreto, essendo volto a garantire il rispetto del quadro normativo vigente in materia di esecuzione della pena e di misure alternative alla detenzione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela - Presidente

Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere

Dott. SARACENO ((omissis)) - Consigliere

Dott. BONI Monica - Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 455/2017 del Tribunale di Lecce del 21/12/2017;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO Aldo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Lec…

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