Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2436 del 23 luglio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:2436PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di reati concernenti le misure di prevenzione, l'art. 9, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 23 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 356, concerne i casi di trasgressione alla sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno, riguardanti qualsiasi categoria di soggetti e, quindi, anche quella prevista dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita` o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso); l'art. 9, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, riguarda, invece, i casi di inosservanza dell'obbligo o del divieto di soggiorno imputabili a soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 1 della legge n. 575 del 1965; l'art. 5 di quest`ultima legge attiene, infine, all'inosservanza dell'obbligo di soggiorno da parte dei soggetti indicati dall'art. 1 della stessa legge n. 575 del 1965.    da vedere: Sen 01/03/1993 268 sez 1 Pen

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