Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6690 del 16 luglio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:6690PEN

Massima

Massima ufficiale
In caso di concorso della amnistia e della prescrizione del reato intervenuta in tempi diversi, deve applicarsi, trattandosi di cause di estinzione aventi effetti penalistici di pari efficacia, quella intervenuta per prima.Gli effetti civili che perdurino dopo la dichiarazione della causa di estinzione del reato intervenuta per prima non cessano per l'intervento della successiva causa di estinzione poiché questa, in applicazione del terzo comma dello art. 183 cod. pen., è riferibile ai soli effetti penali non ancora estinti in conseguenza della causa antecedente, mentre gli effetti civili, secondo la disciplina contenuta nell'art. 198 cod. pen., permangono e non seguono la stessa sorte (estinzione) di quelli di natura penalistica. Ne consegue che è irrilevante la declaratoria di prescrizione maturatasi successivamente alla declaratoria di estinzione del reato per amnistia e pronuncia, ai sensi dell'art. 12 legge 3 agosto 1978 n. 405, sui capi della sentenza concernenti gli interessi civili.

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