ECLI:IT:CASS:2002:18344PEN
Ritenuto che con la sentenza pronunciata dal GIP, su richiesta di decreto penale del P.M., si dichiara n.d.p. ex art. 129 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato, contro S. W., imputato ex art. 474 c.p., per aver detenuto per vendere 26 orologi con marchi e segni distintivi contraffatti Rolex, Gucci, Nike, Tag Heuer, Rado, Breitling, ((omissis));
che la sentenza motiva il proscioglimento con l'esclusione di contraffazione (non vi sarebbe riproduzione integrale del marchio) e anche di alterazione, "in quanto gli oggetti si presentano in tali condizioni da non potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo", a stregua dell'accertamento immediato degli agenti, del luogo di smercio e del prezzo di vendita;
che con il ricorso si denuncia violazione art. 474 e 517 c.p. - 425 e 459 c.p.p.;
che il ricorso è fondato, perché la motivazione è erronea innanzitutto in diritto: sul piano strutturale del reato, la valutazione di evidenza non es…
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