Tribunale civile Taranto sentenza n. 35 del 8 gennaio 2024

Massima

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Il contratto di mutuo fondiario, regolarmente stipulato in forma di atto pubblico, costituisce titolo esecutivo idoneo a legittimare l'azione espropriativa, anche nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato, il quale è tenuto ad adempiere il debito altrui, pur non essendo personalmente obbligato. L'eccezione di nullità del contratto di mutuo, basata su presunte violazioni della normativa antitrust o di altre disposizioni di legge, è infondata ove non sorretta da elementi probatori idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza di tali vizi. Il tasso di interesse applicato, determinato in conformità ai criteri contabili indicati dalla giurisprudenza, non può essere considerato usurario se non supera il tasso soglia previsto dalla legge. L'omessa notificazione preventiva del titolo esecutivo non determina l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, in quanto la disciplina speciale del credito fondiario deroga alla regola generale di cui all'art. 603 c.p.c., non essendo necessaria tale formalità. In caso di contestazione del credito, grava sulla parte opponente l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei vizi dedotti, non essendo sufficiente la mera allegazione difensiva. Le spese di lite possono essere compensate in parte, tenuto conto del quadro giurisprudenziale non univoco sulla materia.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 1549/2021 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto di pagamento delle rate di rientro della convenzione di mutuo intercorsa inter partes, riservata per la decisone all'udienza del 5/12/23, vertente tra:
La. SOC. COOP. EDILIZIA A r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Ca.Fr., entrambi rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti M.Li. e M.Co. per mandato in atti
ATTORI IN OPPOSIZIONE
E
Pe. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. F.Pa. per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
FATTO
Con atto ritualmente notificato, opponevano parti intimate (ex art. 615-617 c.…

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