Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2494 del 7 luglio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2494PEN

Massima

Massima ufficiale
L`autorizzazione ad estrarre copia degli atti depositati in cancelleria, ai sensi e per gli effetti della procedura di riesame, che compete ex art.  116 cod. proc. pen. prima della definizione del procedimento, al pubblico ministero o al giudice che procede - nella specie al P.M., versandosi nella fase delle indagini preliminari - e` necessaria, non risultando applicabile il disposto dell`art. 43 della norme di attuazione al codice di rito penale, che sottrae al regime autorizzativo i casi nei quali la legge riconosce espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copia degli atti processuali.  Infatti, l`art. 309, comma ottavo cod. proc. pen. prevede solo il deposito degli atti stessi in cancelleria, sicche`, mancando una espressa previsione del diritto di estrarre copia, deve escludersi che il diniego del P.M. violi o comprima le facolta` dei difensori, ne` e` ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso di esso, non prevedendo l`art. 116 citato alcun mezzo di impugnazione in caso di diniego.

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