Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12127 del 13 dicembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:12127PEN

Massima

Massima ufficiale
La facoltà di richiesta di procedimento di cui all'art. 260 C.P.M.P., spetta esclusivamente al comandante del corpo di appartenenza organica anche quando il militare sia temporaneamente aggregato presso altro corpo. Trattasi, infatti, di un apprezzamento che investe, nel rispetto delle tradizioni e dello spirito del corpo, le circostanze del fatto e la personalità del colpevole al fine di accertare se sia opportuno "non punire tutto il punibile", collocando i fatti nell'ambito puramente disciplinare.

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