Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10974 del 15 ottobre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:10974PEN

Massima

Massima ufficiale
Il concetto di "modica quantita`", rilevante ai fini dell'art. 72 della legge n. 685 del 1975, va collegato a quello di "dose", nel senso che la quantita` di sostanza stupefacente, oggetto del fatto ascritto, non deve superare le dosi comunemente occorrenti per l'uso di qualche giorno da parte di una persona. Da cio` consegue che non puo` parlarsi di modica quantita` nel caso che da un determinato quantitativo di sostanza stupefacente possano ricavarsi, sia pure con l'aggiunta di eccipienti, un considerevole numero di dosi comunemente commerciabile a soggetti in stato di iniziale o di piu` avanzata tossicodipendenza.

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