Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2521 del 21 febbraio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:2521CIV

Massima

Massima ufficiale
Il principio di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto con riguardo a processi formalmente e sostanzialmente distinti, tali da non consentire l'individuazione del procedimento per il quale deve statuirsi sulla giurisdizione, non trova applicazione ove i due giudizi di cui si tratta siano assolutamente identici per soggetti, petitum e causa petendi.

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