Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 848 del 2018

ECLI:IT:TARPA:2018:848SENT

Massima

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Il mancato adempimento dell'ordine istruttorio da parte del ricorrente, regolarmente comunicato, comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza della documentazione necessaria ai sensi dell'art. 114, comma 2, del codice del processo amministrativo. Ciò in quanto il rispetto delle prescrizioni istruttorie è condizione essenziale per la decisione del merito della controversia, non potendosi prescindere dalla verifica della sussistenza dei presupposti processuali. Pertanto, il giudice amministrativo, in presenza di tale inadempimento, è tenuto a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, senza poter entrare nel merito della questione. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il ricorrente non depositi la copia autentica del provvedimento giurisdizionale di cui chiede l'ottemperanza, unitamente all'attestazione del passaggio in giudicato dello stesso, come prescritto dalla norma processuale. Ciò in quanto tali elementi documentali sono indispensabili per consentire al giudice di verificare la sussistenza del giudicato e, conseguentemente, il fondamento della domanda di ottemperanza. Il mancato adempimento dell'ordine istruttorio, regolarmente comunicato al difensore, determina quindi l'inammissibilità del ricorso, senza che il giudice possa entrare nel merito della controversia, essendo preclusa la valutazione della fondatezza della pretesa del ricorrente in assenza della documentazione necessaria. Tale principio, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e dell'effettività della tutela giurisdizionale, si applica indipendentemente dalla condotta processuale della parte resistente, la quale può anche limitarsi a una mera costituzione formale, senza svolgere alcuna difesa nel merito.

Sentenza completa

Pubblicato il 10/04/2018

N. 00848/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01392/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2015, proposto da ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Notarbartolo, 38;

contro

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. ((omissis)), n. 81, è domiciliato ex lege;

per l'ottemperanza:

- al decreto della Corte di Appello di Caltanissetta n.863\2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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