Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4519 del 2016

ECLI:IT:TARNA:2016:4519SENT

Massima

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La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio da parte della Pubblica Amministrazione, in violazione dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, comporta l'annullamento del provvedimento finale di irrogazione della sanzione, in quanto la disposizione legislativa violata ha recepito un nuovo criterio di regolamentazione dell'azione dei pubblici poteri, privilegiando il metodo dialettico come ordinaria forma di esercizio della funzione amministrativa. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, infatti, costituisce un principio fondamentale di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa del destinatario del provvedimento, il quale deve essere messo in condizione di partecipare attivamente al procedimento e di far valere le proprie ragioni prima dell'adozione del provvedimento finale. La mancata osservanza di tale obbligo, pertanto, determina la violazione del principio del giusto procedimento e comporta l'annullamento del provvedimento finale, a prescindere dalla fondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione. Il rispetto del principio del giusto procedimento, con la conseguente partecipazione del privato, rappresenta infatti un requisito essenziale per l'esercizio legittimo del potere amministrativo, a tutela delle posizioni giuridiche soggettive del destinatario del provvedimento.

Sentenza completa

Pubblicato il 30/09/2016

N. 04519/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03682/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 cod. proc. ammin., sul ricorso numero di registro generale 3682 del 2016 proposto dal Sig. ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)) C.F. DLLVCN71M13F839X e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is.E/4 Pal.Fadim;

contro

Comune di Casoria in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)) C.F. VRNMRA51E20B990V e con domicilio eletto in Napoli, Segreteria T.A.R.;

per l'annullamento previa sospensione,

del provvedimento con cui è stata applicata la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per inottemperanza alla ordinanza di demolizion…

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