Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13089 del 5 giugno 2007
ECLI:IT:CASS:2007:13089CIV
Massima
Massima ufficiale
La responsabilità per diffamazione a mezzo stampa, in presenza dei requisiti di legge, sussiste a prescindere dal carattere periodico o meno della pubblicazione che riporti la notizia lesiva dell'altrui reputazione, ed anche ove lo stampato rechi la notazione di "comunicato stampa" o, in mancanza di tale dicitura, anche se la divulgazione di notizie lesive venga effettuata a mezzo di un semplice volantino, purchè esso riporti dichiarazioni provenienti da un terzo ed oggettivamente idonee a ledere l'altrui reputazione.
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