Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13089 del 5 giugno 2007

ECLI:IT:CASS:2007:13089CIV

Massima

Massima ufficiale
La responsabilità per diffamazione a mezzo stampa, in presenza dei requisiti di legge, sussiste a prescindere dal carattere periodico o meno della pubblicazione che riporti la notizia lesiva dell'altrui reputazione, ed anche ove lo stampato rechi la notazione di "comunicato stampa" o, in mancanza di tale dicitura, anche se la divulgazione di notizie lesive venga effettuata a mezzo di un semplice volantino, purchè esso riporti dichiarazioni provenienti da un terzo ed oggettivamente idonee a ledere l'altrui reputazione.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.