Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3679 del 9 aprile 1998

ECLI:IT:CASS:1998:3679CIV

Massima

Massima ufficiale
La divulgazione a mezzo stampa di notizie che arrecano pregiudizio all`onore e alla reputazione altrui deve, in base al diritto di cronaca, considerarsi lecita quando ricorrono tre condizioni, la verita` oggettiva della notizia pubblicata, l`interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza) e la correttezza formale dell`esposizione (cosiddetta continenza).  Il diritto di cronaca puo` poi risultare limitato dall`esigenza dell`attualita` della notizia, quale manifestazione del diritto alla riservatezza, intesa quale giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata, salvo che per eventi sopravvenuti il fatto precedente ritorni di attualita` e rinasca un nuovo interesse pubblico all`informazione.   da vedere: Sen 04/07/1997 6041 sez 3 Civ Sen 02/07/1997 5947 sez 3 Civ

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