Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8 del 11 marzo 1992

ECLI:IT:CASS:1992:8PEN

Massima

Massima ufficiale
Il porto abusivo delle armi da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alle persone, e che rientrano nelle categorie delle cosiddette armi proprie, integra il reato previsto dal secondo comma dell'art. 699 del cod. pen. e punito con la sanzione originariamente ivi prevista, poi raddoppiata dall'art. 7 della legge n. 497 del 1974, le cui disposizioni sono state espressamente fatte salve dall'art. 40 della legge n. 110 del 1975, e non già con la più lieve sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 4 di questa ultima legge, che concerne il porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione delle cosiddette armi improprie delle quali, rispetto alla originaria previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stata ampliata la gamma mediante l'inclusione anche degli altri oggetti atti ad offendere nella nuova norma elencati. (Fattispecie in tema di pugnale).

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