Cassazione penale Sez. I sentenza n. 684 del 26 gennaio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:684PEN

Massima

Massima ufficiale
Per il riconoscimento dell'attenuante della provocazione è necessario che il reato sia stato commesso non già in un generico stato di emozione e di turbamento di animo, ma in uno stato di ira; è necessario, cioè, che l'agente abbia perduto il controllo di sé stesso per mancato funzionamento dei freni inibitori determinato dal fatto ingiusto altrui.

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