Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3527 del 10 giugno 1982

ECLI:IT:CASS:1982:3527CIV

Massima

Massima ufficiale
In materia di usi civici, la comunicazione ai sensi dell'art.. 133 cod. proc. civ. della sentenza emessa in grado di appello non può equipararsi per gli effetti, ed in particolare per la decorrenza del termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, alla speciale forma di notificazione prescritta dall'art.. 7 della legge 10 luglio 1930 n.. 1078, trattandosi di formalità che, nonostante l'identità di contenuto, presentano caratteri essenzialmente distinti, sia per quanto riguarda il destinatario che è la parte, per la notificazione ex art.. 7 della legge citata il procuratore costituito per la comunicazione ex art.. 133 cod. proc. civ., sia per ciò che concerne la funzione della comunicazione, che è quella di portare a conoscenza dei procuratori costituiti l'avvenuto deposito della sentenza, al fine soprattutto dell'adempimento degli oneri fiscali, laddove solo alla notificazione la legge riconosce l'effetto di portare la sentenza a legale conoscenza delle parti, ai fini dell'impugnazione.

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