Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2224 del 8 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2224CIV

Massima

Massima ufficiale
L'autorizzazione a stare in giudizio - che e` condizione di efficacia e non requisito di validita` della costituzione in giudizio dell'ente pubblico, talche`, sebbene intervenuta successivamente all'introduzione della causa e` idonea a sanare retroattivamente le irregolarita` (non rilevate dal giudice) inficianti la precorsa fase del procedimento -, a seguito della entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 rientra nei compiti assegnati esclusivamente alla Giunta municipale (art. 35), con la conseguenza che la relativa delibera, ove adottata sotto l'impero di tale innovativa disciplina, non necessita di alcuna ratifica consiliare. da vedere: Sen 10/10/1992 11064 sez U Civ

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