Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 41719 del 4 ottobre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:41719PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così sintetizzato: Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile esclusivamente per rimediare a errori percettivi del giudice, causati da sviste o equivoci, che abbiano influenzato il processo decisionale, conducendo a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza di tali errori. Sono pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione o di attribuzione di portata errata alle norme giuridiche, nonché gli errori di valutazione e di giudizio. Pertanto, il ricorso straordinario non può essere utilizzato per sollecitare una rinnovata valutazione di questioni già esaminate e motivate dal giudice di legittimità, come nel caso di doglianze relative alla determinazione del massimo edittale per il delitto tentato o all'applicazione di una circostanza aggravante, in quanto tali censure implicano un riesame di valutazioni giuridiche e non la mera correzione di errori percettivi. La Corte di cassazione, in sede di ricorso straordinario, è pertanto preclusa dal riesaminare nel merito le questioni già oggetto di approfondita motivazione nella sentenza impugnata, essendo il suo sindacato limitato alla sola verifica della sussistenza di errori di fatto che abbiano viziato il processo decisionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni - Presidente

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/05/2016 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO.
OSSERVA
1. (OMISSIS) propone ricorso straordinario avverso la sentenza di questa Corte, Seconda Sezione penale, in epigrafe indicata, deducendo, in primo luogo, errore di fatto nel computo dei termini prescrizionali, in quanto, ai fini della determinazione del massimo edittale di un delitto tentato, la Corte di cassazione ha effettua…

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