Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2175 del 18 marzo 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2175PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'applicabilita` degli articoli 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti, il concetto di "modica quantita`" va collegato con quello di "dose", nel senso che la quantita` di sostanza stupefacente oggetto del fatto ascritto non deve superare le dosi comunemente occorrenti per l'uso di qualche giorno da parte di una sola persona. Pertanto, non puo` parlarsi di "modica quantita`" nel caso che il quantitativo di sostanza stupefacente sia tale da potersi da esso comunemente ricavare, eventualmente con l'aggiunta di eccipienti, un considerevole numero di dosi commerciabili come tali a soggetti in stato di iniziale o piu` avanzata tossico-dipendenza.

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