Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1806 del 23 febbraio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1806PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di giudizio abbreviato previsto, per i procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, dall`art. 247 del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, non puo` essere esclusa la tempestivita` della relativa richiesta (la quale deve essere avanzata, ai sensi della disposizione anzidetta, "prima che siano state compiute le formalita` di apertura del dibattimento di primo grado"), quando, essendo mancata la lettura delle imputazioni e la formale dichiarazione di apertura del dibattimento, previste dall`art. 430 del codice di rito previgente, la detta richiesta sia stata formulata subito dopo l`avvenuta produzione di documenti ad opera di una delle parti, senza opposizione delle altre, non essendo idonea, siffatta produzione, a dimostrare inequivocamente l`intervenuto esaurimento, di fatto, delle summenzionate formalita` di apertura.

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