Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15864 del 8 maggio 2006

ECLI:IT:CASS:2006:15864PEN

Massima

Massima ufficiale
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 l'inammissibilità del ricorso preclude l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi, perché l'inammissibilità dell'impugnazione, e cioè dei motivi principali, si estende ai motivi nuovi, come previsto dall'ultima parte dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen..

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