Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2696 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:2696SENT

Massima

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La presentazione di una istanza di condono edilizio per opere realizzate anteriormente al 31 dicembre 1993 determina la sospensione di ogni procedimento amministrativo e giurisdizionale sanzionatorio, imponendo all'amministrazione di attendere la definizione della predetta istanza prima di poter proseguire nell'attività di accertamento e repressione degli abusi edilizi. Ciò in quanto l'art. 43, comma 1, della legge n. 47 del 1985, richiamato dall'art. 39 della legge n. 724 del 1994, stabilisce che l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria e, quindi, sostanzialmente impone l'arresto di ogni ulteriore attività sanzionatoria fino alla definizione della predetta istanza. Pertanto, l'amministrazione non può procedere all'esecuzione di un ordine di demolizione di opere edilizie per le quali sia stata presentata una istanza di condono, dovendo attendere l'esito di tale procedimento prima di poter adottare determinazioni definitive in ordine alla regolarità delle stesse. Il prosieguo dell'attività amministrativa sanzionatoria è consentito solo all'esito della definizione della predetta istanza, con determinazione dell'amministrazione che varierà in funzione dell'esito della stessa.

Sentenza completa

N. 11302/1995
REG.RIC.

N. 02696/2012 REG.PROV.COLL.

N. 11302/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11302 del 1995, proposto da ((omissis)) e, successivamente a seguito del decesso della stessa, da ((omissis)), in qualità di erede della signora Frisone, rappresentati e difesi dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Barano d’Ischia e, pertanto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

il Comune di Ischia, in persona del Sindaco
pro tempore,
non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della ordinanza n. 493 del 5 luglio 1995, notificata il 01.08.1995;

- di tutti gli altri atti preordinati, connessi e …

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