Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8518 del 29 luglio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:8518PEN

Massima

Massima ufficiale
Per la compressione del diritto di manifestazione del pensiero e della critica non puo` genericamente essere invocata la tutela di un interesse di rilievo costituzionale, quale l`obbligo della fedelta` alle leggi che tutelano la disciplina militare, ma e` necessario che la condotta vietata presenti anche un contenuto immediatamente offensivo per il bene tutelato.  (alla luce di questo principio la corte ha annullato senza rinvio perche` il fatto non sussiste la sentenza di merito di condanna per il reato di istigazione dei militari a disertare poiche` tale invito era condizionato ad una evenienza ipotetica e, quindi, non attuale).   da vedere: Sen 30/04/1988 1061 sez 1 Pen

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