Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1779 del 18 luglio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1779PEN

Massima

Massima ufficiale
Il ricorso per cassazione, proposto contro l'ordinanza con cui il tribunale della libertà ha respinto la richiesta di riesame, inoltrata dall'imputato contro il mandato di cattura, la cui emissione sia stata disposta nell'ordinanza di rinvio a giudizio, è inammissibile allorché i motivi dedotti concernono esclusivamente la sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza. Infatti, la norma di cui all'art. 263 bis cod. proc. pen., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 19 legge 1984 n. 398, va coordinata con il principio generale secondo il quale non è possibile esaminare, dopo il rinvio a giudizio, che è provvedimento per sua natura non soggetto ad impugnazione ma solo a controllo in sede dibattimentale, questioni attinenti alla sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, richiesti per l'emissione del provvedimento coercitivo, di minore contenuto rispetto alle prove sufficienti richieste per il rinvio a giudizio.

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