Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3562 del 4 febbraio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:3562PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di trasmissione da parte del pubblico ministero al tribunale del riesame degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., non costituisce alcuna nullità la trasmissione di atti in copia non formalmente autenticata, non potendosi dubitare della provenienza degli atti dall'ufficio del pubblico ministero e non essendo prevista al riguardo alcuna sanzione processuale.

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