Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6057 del 25 giugno 1983

ECLI:IT:CASS:1983:6057PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164 secondo comma cod. pen., che vieta la concessione della sospensione condizionale nel caso in cui alla pena è aggiunta una misura di sicurezza personale. Infatti, da un lato, detta disposizione trova il suo razionale fondamento nella palese incompatibilità tra sospensione condizionale della pena e presunzione legale di pericolosità sociale e, dallo altro, la norma opera indistintamente nei confronti di tutti coloro che versano nella medesima situazione. Tali rilievi sono validi anche nel caso di pericolosità sociale presunta ipso iure dalla legge, atteso che la detta presunzione legale trova la sua ragion d'essere nella considerazione che particolari figure di reati rivelano, di per sé, la manifesta pericolosità sociale dei loro autori (valutazione del legislatore questa che, ricollegandosi a scelte di politica legislativa e rispondendo a criteri di ragionevolezza, sfugge, come tale, al sindacato di costituzionalità).

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