Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 378 del 2017

ECLI:IT:TARBA:2017:378SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'esercizio dei propri poteri di ottemperanza al giudicato, può nominare un commissario ad acta al fine di garantire l'integrale esecuzione della sentenza, imponendo allo stesso l'adozione di specifici atti e provvedimenti volti a dare piena attuazione ai precetti derivanti dal giudicato. Tuttavia, il commissario ad acta deve essere un soggetto terzo e imparziale rispetto alle parti del giudizio, in quanto rivestendo un ruolo paragiurisdizionale deve offrire le medesime garanzie di terzietà e imparzialità richieste al giudice. Pertanto, il giudice può revocare la nomina di un commissario ad acta qualora emerga che lo stesso abbia già preso parte in passato, in qualità di dirigente dell'amministrazione, al procedimento volto a dare esecuzione alla sentenza oggetto di ottemperanza, in quanto ciò potrebbe compromettere la sua imparzialità nell'espletamento dell'incarico. Il giudice, nel disporre la sostituzione del commissario ad acta, può individuare un nuovo soggetto idoneo a garantire il rispetto dei principi di terzietà e imparzialità, come ad esempio il dirigente di un ufficio regionale estraneo alla vicenda processuale. Inoltre, il giudice può ordinare al nuovo commissario ad acta di procedere a ulteriori verifiche e ricerche, anche presso altri enti pubblici, al fine di reperire gli atti e i documenti necessari per dare piena esecuzione al giudicato, qualora l'amministrazione non sia stata in grado di fornirli. In tal caso, il giudice fissa un termine perentorio entro il quale il commissario ad acta deve adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza di ottemperanza, al fine di assicurare la celere e definitiva esecuzione del giudicato. Infine, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite, qualora sussistano giusti motivi per tale decisione, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e del comportamento delle parti.

Sentenza completa

Pubblicato il 10/04/2017

N. 00378/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01438/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2015, proposto da:
Arpex Accessori di ((omissis)) S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via ((omissis)) n. 47/Z;

contro

Comune di Barletta; Commissario ad acta;

nei confronti di

((omissis));

reclamo avverso atto del Commissario ad acta

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del gior…

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