Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3537 del 23 aprile 1983

ECLI:IT:CASS:1983:3537PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen. in cassazione, perché in questa sede possa pronunciarsi il proscioglimento nel merito, essendo la causa estintiva del reato già dichiarata dal giudice di merito, occorre che la innocenza dell'imputato, o la insussistenza del fatto o del reato, risultino dalla semplice lettura della sentenza impugnata e senza necessità di nuove indagini, in base agli elementi di fatto in essa ritenuti.

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