Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 3030 del 2014

ECLI:IT:TARNA:2014:3030SENB

Massima

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L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive costituisce un atto dovuto e rigorosamente vincolato per l'amministrazione, affrancato dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, in quanto la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Pertanto, l'ordinanza di demolizione è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella compiuta descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio. Il proprietario del bene su cui insistono le opere abusive è passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, essendo tenuto alla sua esecuzione indipendentemente dall'aver materialmente concorso alla perpetrazione dell'illecito, salvo il caso in cui emerga in modo inequivocabile la sua estraneità agli abusi edilizi commessi e che egli si sia adoperato per impedirli. L'abuso edilizio costituisce illecito permanente e l'ordinanza di demolizione ha carattere ripristinatorio, senza che sia necessario l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato. Inoltre, il fatto che le opere abusive siano sottoposte a sequestro penale non può di per sé sola essere invocata per giustificare l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, potendo il destinatario dell'ordine chiedere al giudice penale il dissequestro delle opere al solo fine della demolizione. Infine, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non inficia il provvedimento sanzionatorio in quanto l'accertamento dell'esecuzione delle opere in assenza del permesso di costruire è sufficiente ad attivare la reazione repressiva dell'organo di vigilanza, non essendovi spazio per apprezzamenti discrezionali, in quanto l'esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio costituisce atto dovuto, per il quale è "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione.

Sentenza completa

N. 01998/2014
REG.RIC.

N. 03030/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01998/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1998 del 2014, proposto dalla A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Sorrentino, con domicilio
ex lege
(art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R;

contro

il Comune di Qualiano, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Francesco Saverio Smarrazzo;

per l'annullamento, previa sospensione:

a) dell’ordinanza n. 4/14 del 16 gennaio 2014, con la quale è stata ingiunta alla A.S.L. Napoli 2, in qualità di proprie…

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