Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 569 del 2011

ECLI:IT:TARTOS:2011:569SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare i ricorsi proposti dall'associazione WWF Italia contro i provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale rilasciati dalla Provincia di Arezzo alla società Chimet S.p.A. per le attività svolte nel proprio impianto, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. L'assenza di una previa valutazione di impatto ambientale (VIA) non costituisce un vizio genetico, permanente e continuato delle autorizzazioni rilasciate, qualora risulti che tale valutazione sia stata effettuata in un momento precedente, nell'ambito di un procedimento di VIA sull'intero impianto esistente, le cui risultanze non siano state impugnate. In tal caso, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) non è subordinato all'espletamento di una nuova VIA. 2. L'omessa acquisizione delle prescrizioni del sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 non determina l'illegittimità dell'AIA, in quanto la norma prevede che l'autorità competente possa comunque rilasciarla anche in assenza di tali prescrizioni, ferma restando la possibilità per il sindaco di chiedere successivamente il riesame dell'autorizzazione per motivi di tutela della salute pubblica. 3. Il mancato inserimento dell'impianto nel piano interprovinciale di gestione dei rifiuti non incide sulla legittimità dell'AIA, in quanto tale piano ha carattere meramente programmatorio e non può condizionare la localizzazione di impianti già esistenti. 4. L'assenza di specifiche indicazioni nel provvedimento di AIA in ordine alle modalità di trasporto e stoccaggio dei residui secchi sotto forma di polvere non determina l'illegittimità dell'autorizzazione, in quanto la relativa disciplina è contenuta nella normativa di settore, che impone obblighi ai soggetti incaricati di tali attività. 5. L'omessa indicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) effettivamente applicate nell'impianto non comporta l'illegittimità dell'AIA, in assenza di una specifica contestazione da parte del ricorrente circa le tecniche non adottate.

Sentenza completa

N. 00376/2008
REG.RIC.

N. 00569/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00376/2008 REG.RIC.

N. 00942/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

A) sul ricorso numero di registro generale 376 del 2008, proposto da:
((omissis))-Associazione Italiana per il World Wild Fund For Nature Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Firenze, via Cavour, 85;

contro

Provincia di Arezzo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;

nei confronti di

Chimet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro t…

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