Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1955 del 5 giugno 1992

ECLI:IT:CASS:1992:1955PEN

Massima

Massima ufficiale
Il provvedimento restrittivo della liberta` personale, qualora non sia stato impugnato o siano esauriti il riesame e l`eventuale impugnazione in sede di legittimita`, acquista la caratteristica dell`irrevocabilita` che, pur non potendosi equiparare alla cosa giudicata, trattandosi di provvedimento emesso allo stato degli atti, tuttavia comporta la preclusione al nuovo esame e l`irrevocabilita` del provvedimento, quando non intervenga alcun fatto nuovo che faccia mutare il quadro probatorio gia` valutato.  conforme: Sen 10/01/1992 4423 sez 1 Pen Sen 12/06/1991 2083 sez 1 Pen Sen 11/04/1991 1277 sez 1 Pen

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