Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 5828 del 2022

ECLI:IT:TARNA:2022:5828SENB

Massima

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Il provvedimento amministrativo impugnato, ancorché legittimo all'origine, può essere successivamente annullato in autotutela dall'amministrazione procedente qualora sopravvengano nuove circostanze o elementi di fatto e di diritto tali da rendere opportuna e doverosa la sua eliminazione, al fine di ripristinare la legalità e la correttezza dell'azione amministrativa. L'annullamento in autotutela di un atto amministrativo, disposto dall'amministrazione che lo ha emanato, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso avverso il medesimo provvedimento, in quanto l'atto impugnato viene meno per effetto dell'esercizio del potere di autotutela. In tal caso, il giudice amministrativo non può che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza entrare nel merito della legittimità o meno dell'atto originariamente impugnato. L'annullamento in autotutela, infatti, comporta la rimozione retroattiva dell'atto, con effetti ex tunc, e determina la caducazione del provvedimento, facendo venir meno la stessa ragion d'essere del ricorso. Pertanto, il giudice amministrativo, in presenza di un annullamento in autotutela dell'atto impugnato, non può che dichiarare cessata la materia del contendere, senza procedere all'esame del merito della controversia, in quanto l'eliminazione dell'atto impugnato rende priva di interesse la domanda giudiziale proposta. La compensazione delle spese di lite, in tal caso, costituisce la naturale conseguenza dell'esito della controversia, in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

Sentenza completa

Pubblicato il 20/09/2022

N. 05828/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03672/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3672 del 2022, proposto da
Luigi Ascione, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Buonanno, Maria Rosaria Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sant'Arpino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione

della determinazione del Comune di Sant'Arpino, Area Tecnica, acquisita al prot. n. 7654 del 13.05.22, una agli atti preordinati…

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