Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1304 del 9 marzo 1981

ECLI:IT:CASS:1981:1304CIV

Massima

Massima ufficiale
La giurisdizione del giudice amministrativo, in tema di contenzioso elettorale, sulla controversia inerente alla regolarità delle operazioni elettorali, non trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, per il caso in cui la soluzione della controversia medesima possa implicare la sostituzione di candidati illegittimamente eletti con altri aventi diritto di esserlo, tenuto conto che il potere di correggere i risultati dell'elezione spetta non solo al giudice ordinario, ma anche al giudice amministrativo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni (art. 4 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147).

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