ECLI:IT:CASS:2002:35116PEN
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO L'impugnata ordinanza del tribunale della libertà di Roma in data 21.2.2002 annullava il decreto di sequestro preventivo emesso il 28.12.2001 dal G.i.p. presso il tribunale di Roma il 28.12.2001 nei confronti di A. B. e gli altri soggetti di cui in epigrafe, tutti indagati per i delitti p. e p. dagli artt. 473, 517 c. p. Riteneva, infatti, la mancanza del "fumus commissi delicti" in relazione ad esistenza della contraffazione ed attitudine a trarre in inganno il compratore. Il P.M. ricorrente allegava il seguente motivo. 1) Erronea interpretazione degli articoli 473 e 517 c. p. che non prevedono -quale elemento costitutivo del reato- la legittimità di concessione del marchio. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Ha presentato memoria difensiva ex art. 611 c. p.p. il difensore dell'indagata F. E. Ritiene questa Corte di dover dichiarare inammissibile il ricorso. Questo, infatti,…
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