Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35116 del 18 ottobre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:35116PEN

Massima

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La legittimità della concessione di un marchio non costituisce elemento costitutivo del reato di contraffazione di cui agli artt. 473 e 517 c.p., essendo sufficiente che il segno utilizzato sia idoneo a trarre in inganno il consumatore circa l'origine del prodotto, a prescindere dalla regolarità della registrazione. Il giudice penale, pertanto, non è tenuto a valutare la legittimità della concessione del marchio, ma solo l'attitudine del segno a indurre in errore il pubblico sulla provenienza del bene. Ciò in quanto la tutela penale mira a salvaguardare l'affidamento del consumatore e la leale concorrenza, a prescindere dalla validità formale del titolo di proprietà industriale. Inoltre, la presenza di elementi distintivi della città di Roma in un marchio non registrato non esclude di per sé la configurabilità del reato, qualora il segno complessivamente considerato risulti idoneo a ingenerare confusione nell'acquirente circa l'origine del prodotto. Pertanto, il giudice deve valutare la capacità del marchio di trarre in inganno il pubblico, senza addentrarsi nell'esame della legittimità della sua registrazione.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO L'impugnata ordinanza del tribunale della libertà di Roma in data 21.2.2002 annullava il decreto di sequestro preventivo emesso il 28.12.2001 dal G.i.p. presso il tribunale di Roma il 28.12.2001 nei confronti di A. B. e gli altri soggetti di cui in epigrafe, tutti indagati per i delitti p. e p. dagli artt. 473, 517 c. p. Riteneva, infatti, la mancanza del "fumus commissi delicti" in relazione ad esistenza della contraffazione ed attitudine a trarre in inganno il compratore. Il P.M. ricorrente allegava il seguente motivo. 1) Erronea interpretazione degli articoli 473 e 517 c. p. che non prevedono -quale elemento costitutivo del reato- la legittimità di concessione del marchio. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Ha presentato memoria difensiva ex art. 611 c. p.p. il difensore dell'indagata F. E. Ritiene questa Corte di dover dichiarare inammissibile il ricorso. Questo, infatti,…

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