Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6160 del 17 febbraio 2005

ECLI:IT:CASS:2005:6160PEN

Massima

Massima ufficiale
La confisca dei beni, disposta ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, rientranti nella disponibilità di un soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione, una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata, nel senso dell'appartenenza del soggetto ad un'associazione di tipo mafioso e di indimostrata provenienza dei beni confiscati, non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione, considerato che lo scopo perseguito dal legislatore con la normativa antimafia, concernente le misure patrimoniali, è quello di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività e soggetti criminosi, beni dei quali non sia fornita dimostrazione di lecita acquisizione.

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