Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11459 del 28 ottobre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:11459CIV

Massima

Massima ufficiale
L`art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, che nel dettare il regime intertemporale relativo alle disposizioni valutarie introdotte con lo stesso testo legislativo, prescrive, nel terzo comma, che le norme delegate di cui al Titolo quarto (relative all`accertamento delle violazioni ed all` applicazione delle sanzioni) "si applicano alle violazioni di norme valutarie che comportano l`applicazione di sanzioni amministrative accertate prima" del 5 dicembre 1987 "sempre che il relativo procedimento non risulti, alla data medesima, concluso con provvedimento divenuto definitivo", esclude l`applicazione della nuova disciplina nell`ipotesi in cui a quella data sia stato pronunciato il decreto del Ministero del Tesoro ingiungente il pagamento della sanzione pecuniaria pur se non sia ancora notificato all`autore della violazione, comportando cosi` l`inapplicabilita` della nuova disciplina ai procedimenti che abbiano esaurito il loro "iter" amministrativo, ossia non siano piu` suscettibili di ulteriori attivita` in sede amministrativa a prescindere dalla esternazione e comunicazione del suo provvedimento finale.  Ne consegue che, pronunciato il decreto del Ministero del Tesoro conclusivo del procedimento amministrativo relativo alla infrazione valutaria, non possono trovare applicazione le nuove regole processuali concernenti la impugnazione in sede giurisdizionale dello stesso decreto, ma rimane in vigore la precedente disciplina dettata dall`art. 3 R.D. 14 aprile 1910, n. 639: in base alla quale devono trovare applicazione le regole sulla competenza per territorio e per valore dettate dal codice di rito civile.

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