Cassazione penale Sez. I sentenza n. 20621 del 19 maggio 2015

ECLI:IT:CASS:2015:20621PEN

Massima

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Il giudice dell'esecuzione, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di una norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio, ma non sull'incriminazione del fatto, può rideterminare la pena irrevocabilmente inflitta al condannato, anche in caso di sentenza di patteggiamento, nel rispetto dei limiti edittali ripristinati dalla pronuncia di incostituzionalità e dei criteri di commisurazione della pena di cui agli artt. 132 e 133 c.p. Ciò al fine di neutralizzare gli effetti sfavorevoli al reo derivanti dall'applicazione della norma dichiarata incostituzionale, senza tuttavia poter rimettere in discussione il fatto accertato nel giudizio di cognizione. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, è tenuto a verificare in primo luogo la possibilità di una "rinegoziazione" dell'accordo sulla pena tra le parti, ratificata dal giudice, e, in mancanza di accordo, a procedere egli stesso alla rideterminazione della pena, motivando in ordine all'esercizio del proprio potere commisurativo nel rispetto dei parametri edittali e dei criteri generali di cui agli artt. 132 e 133 c.p. La decisione emessa dal giudice dell'esecuzione, in caso di accoglimento dell'istanza di rideterminazione della pena, avrà valenza sostitutiva del titolo esecutivo già emesso, che sarà integrato solo per la parte relativa all'entità della pena.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO ((omissis)) - Presidente

Dott. DI TOMASSI ((omissis)) - Consigliere

Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 204/2014 GIP del TRIBUNALE di LECCO del 24/09/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;

lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento gravato, rideterminando proporzionalmente la pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 settembre 2014 il G.i.p. del Tribunale di Lecco, in funzion…

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